Richiedere un permesso di soggiorno in Svizzera

Dove è meglio vivere e lavorare? In Svizzera, lo dicono le classifiche. E lo confermano direttamente anche gli stranieri che da tempo hanno scelto la Confederazione quale luogo di lavoro e residenza.

Dal 2002 – ovvero dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone – le condizioni di soggiorno e di lavoro richieste per i cittadini dell’UE che desiderano trasferirsi in Svizzera sono state semplificate dal punto di vista normativo, ma il procedimento per ottenere un permesso di dimora, soggiorno o residenza rimane comunque condizionato a precise regole di presentazione, di sostanza e di gradimento. Per tale ragione affidarsi a un operatore professionale appare condizione imprescindibile per ottenere il permesso amministrativo richiesto per vivere in Svizzera.

In Svizzera esistono diversi tipi di permessi di soggiorno, molti dei quali richiedono però un contratto di lavoro, ovvero condizioni particolari (studenti, richiedenti d’asilo, benestanti).

I nostri consulenti vi assisteranno nell’analisi costi/benefici del trasferimento e studieranno con voi la formula più adatta alle vostre necessità sia personali che familiari, scelta tra le molteplici opzioni di soggiorno proposte dalla Svizzera, fornendo anche un’indicazione di gradimento delle diverse peculiarità offerte dai molti Cantoni della Confederazione sotto il profilo culturale, sociale, economico e paesaggistico, così da consentirvi una scelta definitiva e consapevole.

Di seguito riassumiamo una carrellata di tutti i permessi che è possibile ottenere nella Confederazione elvetica, per comprenderne la differenza e conoscerne le condizioni di richiesta.

Tipologia di permessi

Permesso di dimora “B”

Siete cittadini dell’Unione europea o di uno dei paesi dell’AELS (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) e volete lavorare in Svizzera? Questo è il permesso che fa per voi. Infatti il permesso “B” viene rilasciato a un cittadino di un Paese UE/AELS che intende stabilirsi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa – dipendente o indipendente – ma anche semplicemente per soggiornare senza esercitare un’attività lucrativa, come ad esempio persone che dispongono di una rendita o grandi patrimoni e i pensionati.

Permesso di domicilio “C”

Il titolare del permesso “C” è assimilato ad un cittadino svizzero, ad eccezione del diritto di voto, di eleggibilità e di assolvimento del servizio militare. Questo permesso lo si può ottenere solo dopo essere stati titolari (per 5 o 10 anni a dipendenza della cittadinanza) del permesso “B”. È tra l’altro il permesso dei tanti stranieri che sono nati e cresciuti in Svizzera ma che non hanno mai chiesto la naturalizzazione.

Permesso per frontalieri “G”

Viene rilasciato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS che intende esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera, senza però trasferire la propria residenza. Lo può ottenere anche un cittadino di uno stato terzo se risiede in un Comune al confine con la Svizzera. Il permesso “G” è meglio conosciuto come il “permesso dei frontalieri”.

Permesso di dimora temporanea “L”

Siete studenti o lavoratori con contratto a breve scadenza? Allora vi sarà concesso il permesso “L”. Viene rilasciato solo ai cittadini di un Paese UE/AELS che intendono soggiornare in Svizzera durante un periodo limitato per esercitare un’attività lucrativa dipendente o per soggiornare senza per forza lavorare: entrati in Svizzera ed esempio a scopo di studio, per motivi di cura, alla ricerca di un impiego.

Permesso per richiedenti l’asilo “N” e per stranieri ammessi provvisoriamente “F”

Il permesso “N” viene dato ai richiedenti l’asilo. Se la procedura si conclude con una decisione positiva, al rifugiato viene poi rilasciato un permesso B o C.

Per contro, il permesso “F” è rilasciato ai richiedenti l’asilo la cui domanda è stata bocciata e sono in attesa del rimpatrio o anche agli stranieri che – per decisione dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) – vengono ammessi solo provvisoriamente in Svizzera. A determinate condizioni, l’UFM può concedere lo statuto di rifugiato ammesso provvisoriamente.

Revoca dei permessi

I diversi permessi non sono necessariamente rilasciati o rinnovati “per sempre”, sono infatti soggetti a verifica periodica e potrebbero essere anche revocati per motivi di ordine pubblico, oppure per sopravvenuta carenza delle condizioni richieste.

Come diventare svizzeri

Tutti i diversi permessi sopra considerati possono in un secondo tempo portare lo straniero a presentare una domanda di cittadinanza.

Questo però solo dopo 10 anni di residenza in Svizzera. Se si è però vissuto in Svizzera tra i 10 e i 20 anni di età, gli anni trascorsi nella Confederazione contano il doppio (ovvero in questo caso bastano 6 anni di residenza per inoltrare la domanda di naturalizzazione).

Svizzeri per matrimonio

Gli stranieri sposati con cittadini svizzeri possono beneficiare di una procedura di naturalizzazione agevolata: sono sufficienti 3 anni di matrimonio e una residenza in Svizzera di 5 anni. Come tutti i candidati alla cittadinanza anche i congiunti stranieri devono dimostrare di essere integrati nella quotidianità svizzera.

Procedura

La domanda iniziale di naturalizzazione viene esaminata dall’Ufficio federale della migrazione, ma sia il Comune, sia il Cantone di residenza hanno il diritto di far pesare la propria opinione in merito al candidato.

La decisione finale viene presa dal Comune di residenza. In alcuni Comuni il verdetto deriva dalla decisione di una commissione esaminatrice, in altri si interpellano per votazione popolare i cittadini residenti.

Permesso di residenza per globalisti (imposizione sul dispendio)

Per i soggetti con elevato patrimonio estero e importanti redditi di fonte estera che vogliono fare della Svizzera il loro Paese di residenza, vi è la possibilità di venire tassati attraverso un’imposizione semplificata forfettaria che si basa sul dispendio (chiamata anche imposizione forfettaria o globale, ovvero sul tenore di vita. Perché una persona possa essere ammessa a tale beneficio devono però essere rispettati, cumulativamente, determinati requisiti, quali:

– non essere cittadino svizzero: coloro i quali posseggono la doppia cittadinanza non vengono considerati stranieri e, dunque, non possono optare per la tassazione globale, ma gli verrà applicata quella ordinaria, così come non è ammessa per i coniugi dei quali uno solo è cittadino svizzero (entrambi i coniugi devono, quindi essere cittadini stranieri);

– non avere un’età inferiore a 55 anni per i soli cittadini di Stati non EU/AELS, mentre per i cittadini di Stati EU/AELS non sussiste alcun limite di età;

– fare della Svizzera il proprio Stato di residenza per la prima volta o dopo un’assenza di almeno 10 anni;

– non esercitare in Svizzera alcuna attività lavorativa o, in senso lato, imprenditoriale. Questo requisito deve essere soddisfatto da entrambi i coniugi. Sussiste una deroga per coloro che fanno parte di un consiglio di amministrazione di una società con sede in Svizzera, esclusivamente laddove svolgano tale attività a titolo onorifico.

– generare un reddito complessivo minimo annuo sottoposto a tassazione pari a 400’000,00 franchi (che comporta un’imposizione di circa CHF 123’000,00) per i cittadini di uno degli stati EU/AELS, mentre 750’000,00 CHF (che corrisponde a ca. CHF 275’000,00 di imposte) per i cittadini di stati non EU/AELS;

I motivi di convenienza che dovrebbero spingere un cittadino estero ad optare per la procedura di “imposizione sul dispendio”, sono molteplici, laddove:

– il contribuente voglia preservare la privacy, relativamente al proprio patrimonio mondiale e agli elementi di reddito percepiti;

– la pressione fiscale si riveli essere considerevolmente minore rispetto a quella derivante dalla imposizione ordinaria;

– non vi siano, o siano poco rilevanti, redditi di fonte svizzera, ovvero sostanza ubicata in Svizzera rispetto alla sommatoria degli elementi di patrimonio e di reddito worldwide;

– vi siano importanti redditi di fonte estera e vi sia ingente sostanza situata all’estero, e ciò anche qualora detti redditi e sostanza non provengano da uno o più degli stati convenzionati per l’esclusione della doppia imposizione fiscale (Canada, Francia, Germania, Belgio, Austria, Italia, Norvegia e USA);

– il contribuente voglia avvalersi di una dichiarazione d’imposta semplice.

Il nostro team di professionisti specializzati vi accompagnerà passo dopo passo nella scelta più indicata, dalla presentazione della domanda di soggiorno al disbrigo di tutte le pratiche amministrative e burocratiche presso i preposti uffici Cantonali della migrazione, fino all’ottenimento del permesso richiesto, anche senza attività lucrativa, con la possibilità di negoziare specifici accordi fiscali per i residenti “globalisti”.

SwissCONS si occuperà infine di tutti gli aspetti doganali per il corretto trasferimento dei vostri beni personali, garantendo al contempo un servizio di family office su misura, dedicato al soddisfacimento di ogni necessità del vostro nucleo familiare durante il trasferimento (reperimento di un’abitazione, scelta delle scuole, contatti bancari, accesso ai servizi cantonali), così da farvi sentire subito “a casa”.